Art. 405 Codice penale – Turbamento di funzioni religiose
Codice penale · rubrica non ufficiale
(Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa )
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa , le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
Giurisprudenza sull'Art. 405 Codice penale
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