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Art. 414 Codice penale – Istigazione a delinquere

Codice penale

In breve

Chi istiga pubblicamente a commettere uno o più reati è punito per il solo fatto dell'istigazione: reclusione da uno a cinque anni per delitti, reclusione fino a un anno o multa fino a duemila lire per contravvenzioni. Se riguarda sia delitti sia contravvenzioni si applica la pena più severa. La stessa pena colpisce chi fa pubblicamente apologia di delitti. Le pene aumentano se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici. Fuori dai casi dell'articolo 302, se istigazione o apologia riguardano terrorismo o crimini contro l'umanità la pena aumenta della metà, fino a due terzi se telematico.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1° con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2° con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire duemila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1°.

Alla pena stabilita nel numero 1° soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 414 Codice penale

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