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Art. 420 Codice penale – Attentato a impianti di pubblica utilità

Codice penale

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48 .

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48 .

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