Art. 420 Codice penale – Attentato a impianti di pubblica utilità
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48 .