Art. 423 Codice penale – Incendio
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.
Giurisprudenza sull'Art. 423 Codice penale
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2014-05-19
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