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Art. 423 Codice penale – Incendio

Codice penale

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

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Giurisprudenza sull'Art. 423 Codice penale

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