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Art. 444 Codice penale – Commercio di sostanze alimentari nocive

Codice penale

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecento.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

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Giurisprudenza sull'Art. 444 Codice penale

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