Art. 452 Codice penale – Delitti colposi contro la salute pubblica
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
1° con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; 5
2° con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3° con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
Giurisprudenza sull'Art. 452 Codice penale
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Articoli richiamati
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- Art. 438Epidemia
- Art. 439Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
- Art. 440Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
- Art. 441Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
- Art. 442Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
- Art. 443Commercio o somministrazione di medicinali guasti
- Art. 444Commercio di sostanze alimentari nocive
- Art. 445Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica