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Art. 452 Codice penale – Delitti colposi contro la salute pubblica

Codice penale

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1° con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; 5

2° con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;

3° con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

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Giurisprudenza sull'Art. 452 Codice penale

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