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Art. 446 Codice penale – Confisca obbligatoria

Codice penale

In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria.

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Giurisprudenza sull'Art. 446 Codice penale

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