Art. 446 Codice penale – Confisca obbligatoria
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria.
Giurisprudenza sull'Art. 446 Codice penale
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1987-01-29
1972-01-13
Articoli richiamati
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