Art. 240 Codice penale – Confisca
In breve
La norma stabilisce che, in caso di condanna, il giudice può confiscare le cose servite o destinate a commettere il reato e quelle che ne sono prodotto o profitto. È sempre disposta la confisca del prezzo del reato, dei beni informatici usati per specifici reati informatici e del relativo profitto o prodotto, anche per equivalente, nonché delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, anche senza condanna. Le prime due ipotesi non si applicano se il bene appartiene a persona estranea al reato; l'ultima non si applica se, oltre a tale estraneità, l'attività sia autorizzabile amministrativamente.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
È sempre ordinata la confisca:
1° delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, secondo comma, numero 2-ter), 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;
2° delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
La disposizione del numero 2° non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Giurisprudenza sull'Art. 240 Codice penale
Articoli richiamati
- Art. 615-terAccesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater
- Art. 617-bisIntercettazione abusiva di comunicazioni telefoniche
- Art. 617-terFalsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni…
- Art. 617-quaterIntercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o…
- Art. 617-quinquiesIntercettazione abusiva di comunicazioni informatiche
- Art. 617-sexiesFalsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o…
- Art. 635-bisDanneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter
- Art. 635-quaterDanneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quinquiesDanneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse
- Art. 640Truffa