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Art. 457 Codice penale – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Codice penale

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila. 181

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