Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 459 Codice penale – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Codice penale

Le diposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli richiamati

3

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.