Art. 466-bis Codice penale – Confisca
Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.
Articoli richiamati
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- Art. 322-terConfisca
- Art. 453Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete…
- Art. 454Alterazione di monete
- Art. 455Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 460Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico…
- Art. 461Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di…