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Art. 453 Codice penale – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Codice penale

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:

1° chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato. .

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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