Art. 474-ter Codice penale – Circostanza aggravante
Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.
Articoli richiamati
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- Art. 416Associazione per delinquere
- Art. 473Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti…
- Art. 474Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
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