Art. 416 Codice penale – Associazione per delinquere
In breve
La norma punisce chi, in numero di almeno tre, si associa per commettere più delitti. Promotori, costitutori e organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, i semplici partecipanti da uno a cinque anni, e i capi con la stessa pena dei promotori. Se gli associati scorrono armati campagne o vie pubbliche, la pena è da cinque a quindici anni. La pena aumenta se gli associati sono dieci o più. Pene diverse, più severe o più lievi, sono previste se l'associazione mira a commettere specifici delitti indicati dalla norma, con distinzione tra promotori e partecipanti.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 , 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.
Giurisprudenza sull'Art. 416 Codice penale
Articoli richiamati
- Art. 12Riconoscimento delle sentenze penali straniere
- Art. 22Ergastolo
- Art. 600Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600-bisProstituzione minorile
- Art. 600-terPornografia minorile
- Art. 600-quaterDetenzione o accesso a materiale pornografico
- Art. 601Tratta di persone
- Art. 601-bisTraffico di organi prelevati da persona vivente
- Art. 602Acquisto e alienazione di schiavi
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 32-quaterCasi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica…
- Art. 240-bisConfisca in casi particolari
- Art. 275-sexiesCircostanze aggravanti
- Art. 452-octiesCircostanze aggravanti
- Art. 452-deciesRavvedimento operoso
- Art. 474-terCircostanza aggravante
- Art. 517-octiesPena accessoria e circostanze aggravanti
- Art. 518Pubblicazione della sentenza
- Art. 518-sexiesdeciesCircostanze aggravanti