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Art. 495 Codice penale – Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Codice penale

In breve

L'art. 495 c.p. punisce con la reclusione da uno a sei anni chi dichiara o attesta falsamente a un pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità proprie o altrui. La pena non può essere inferiore a due anni in due casi: quando la falsa dichiarazione riguarda atti dello stato civile, oppure quando è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta a indagini sulla propria identità, stato o qualità personali, o ancora quando per effetto di tale falsa dichiarazione una decisione penale viene iscritta nel casellario giudiziale sotto falso nome.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. 336

La reclusione non è inferiore a due anni: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

AGGIORNAMENTO (336)

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Giurisprudenza sull'Art. 495 Codice penale

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