Art. 504 Codice penale – Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero
Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
Giurisprudenza sull'Art. 504 Codice penale
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1983-06-02
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