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Art. 504 Codice penale – Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

Codice penale

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

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Giurisprudenza sull'Art. 504 Codice penale

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