Art. 505 Codice penale – Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta
Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.
Giurisprudenza sull'Art. 505 Codice penale
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