Art. 509 Codice penale – Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione . 142
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758
Giurisprudenza sull'Art. 509 Codice penale
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1975-06-04
1966-02-03
1963-12-12
1963-02-05