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Art. 517-quinquies Codice penale – Circostanza attenuante

Codice penale

Le pene previste dagli articoli 517-ter , 517-quater, 517-sexies e 517-septies sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter , 517-quater, 517-sexies e 517-septies , nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

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