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Art. 517-quater Codice penale – Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari

Codice penale

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 .

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata .

COMMA ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75 .

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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