Art. 529 Codice penale – Atti e oggetti osceni: nozione
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.
Codice Penale-art. 530
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Giurisprudenza sull'Art. 529 Codice penale
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1970-12-10