Art. 528 Codice penale – Pubblicazioni e spettacoli osceni
In breve
La norma punisce con sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro chi, allo scopo di commerciare, distribuire o esporre pubblicamente oggetti osceni, li fabbrica, importa, acquista, detiene o esporta, nonché chi li mette in circolazione. Alla stessa sanzione soggiace chi ne fa commercio, anche clandestino, o li distribuisce o espone pubblicamente. È invece punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e multa non inferiore a 103 euro chi usa pubblicità per favorire tali attività o organizza spettacoli osceni, con pena aumentata se il fatto avviene nonostante divieto dell'Autorità.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 .
Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi:
1° adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2° dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal numero 2°, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'Autorità.