Art. 538 Codice penale – Misura di sicurezza
Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.
Codice Penale-art. 539
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66