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Art. 538 Codice penale – Misura di sicurezza

Codice penale

Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.

Codice Penale-art. 539

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66

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