Art. 540 Codice penale – Rapporto di parentela
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio .
Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.
Codice Penale-art. 541
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Codice Penale-art. 542
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Codice Penale-art. 543
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Giurisprudenza sull'Art. 540 Codice penale
1
1986-07-01