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Art. 559 Codice penale – Adulterio

Codice penale

In breve

La norma puniva la moglie adultera con la reclusione fino a un anno, pena applicata anche al correo. In caso di relazione adulterina la pena saliva alla reclusione fino a due anni. Il delitto era punibile solo a querela del marito.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. (42)

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. (42)

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. 46

Il delitto è punibile a querela del marito. 46

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 559 Codice penale

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