Art. 559 Codice penale – Adulterio
In breve
La norma puniva la moglie adultera con la reclusione fino a un anno, pena applicata anche al correo. In caso di relazione adulterina la pena saliva alla reclusione fino a due anni. Il delitto era punibile solo a querela del marito.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. (42)
Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. (42)
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. 46
Il delitto è punibile a querela del marito. 46
Giurisprudenza sull'Art. 559 Codice penale
8
1969-03-21
1968-12-16
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