Art. 56 Codice penale – Delitto tentato
In breve
L'articolo stabilisce che chi compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. La pena è la reclusione da ventiquattro a trenta anni se per il delitto è prevista la pena di morte, non inferiore a dodici anni se è prevista l'ergastolo, altrimenti la pena del delitto diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole desiste volontariamente dall'azione, risponde solo degli atti compiuti, qualora costituiscano un reato diverso. Se impedisce volontariamente l'evento, soggiace alla pena per delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. 5
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.