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Art. 57 Codice penale – Reati commessi col mezzo della stampa periodica

Codice penale

In breve

L'art. 57 c.p. punisce il direttore o il vice-direttore responsabile di un periodico che omette il controllo necessario a impedire che, tramite la pubblicazione, vengano commessi reati. Resta ferma la responsabilità dell'autore della pubblicazione e la norma si applica fuori dai casi di concorso. La responsabilità del direttore è a titolo di colpa: se il reato viene commesso, egli risponde con la pena stabilita per quel reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.(36) (83) (91) (107) 119

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Giurisprudenza sull'Art. 57 Codice penale

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