Art. 575 Codice penale – Omicidio
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
Giurisprudenza sull'Art. 575 Codice penale
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2025-01-14
2022-02-15
2011-11-21
2011-07-19
2011-05-09
1990-02-20
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