Art. 576 Codice penale – Circostanze aggravanti. Ergastolo
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:
1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2° dell'articolo 61;
2° contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
3° dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4° dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6° dell'articolo 61.
Articoli richiamati
- Art. 61Circostanze aggravanti comuni
- Art. 572Maltrattamenti contro familiari e conviventi
- Art. 583-quinquiesDeformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
- Art. 600-bisProstituzione minorile
- Art. 600-terPornografia minorile
- Art. 609-bisViolenza sessuale
- Art. 609-quaterAtti sessuali con minorenne
- Art. 609-octiesViolenza sessuale di gruppo
- Art. 612-bisAtti persecutori