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Art. 588 Codice penale – Rissa

Codice penale

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a lire tremila. 308

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. (119)

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Giurisprudenza sull'Art. 588 Codice penale

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