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Art. 589 Codice penale – Omicidio colposo

Codice penale

In breve

L'art. 589 c.p. punisce chi cagiona per colpa la morte di una persona con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena sale da due a sette anni se il fatto deriva dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e da tre a dieci anni se avviene nell'esercizio abusivo di una professione che richiede una speciale abilitazione statale o di un'arte sanitaria. Un comma è stato abrogato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41. In caso di morte di più persone, o di morte e lesioni insieme, si applica la pena della violazione più grave aumentata fino al triplo, senza superare i quindici anni.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni .

COMMA ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 589 Codice penale

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