Art. 589 Codice penale – Omicidio colposo
In breve
L'art. 589 c.p. punisce chi cagiona per colpa la morte di una persona con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena sale da due a sette anni se il fatto deriva dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e da tre a dieci anni se avviene nell'esercizio abusivo di una professione che richiede una speciale abilitazione statale o di un'arte sanitaria. Un comma è stato abrogato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41. In caso di morte di più persone, o di morte e lesioni insieme, si applica la pena della violazione più grave aumentata fino al triplo, senza superare i quindici anni.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni .
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.