Art. 602 Codice penale – Acquisto e alienazione di schiavi
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108.
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