Art. 610 Codice penale – Violenza privata
In breve
L'art. 610 c.p. punisce con la reclusione fino a quattro anni chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. La pena è aumentata se ricorrono le condizioni previste per i casi aggravati richiamati dalla norma. Il reato si procede a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità, oppure ricorra la circostanza aggravante indicata, nei quali casi si procede d'ufficio.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.