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Art. 624 Codice penale – Furto

Codice penale

In breve

L'art. 624 c.p. punisce chi si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne profitto per sé o per altri, con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa. Si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia con valore economico. Il reato si persegue a querela della persona offesa, salvo che questa sia incapace per età o infermità, oppure ricorrano talune circostanze previste dall'articolo 625, numeri 7, eccetto il caso di cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis, nei quali si procede d'ufficio.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 624 Codice penale

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