Art. 624-bis Codice penale
In breve
La norma punisce con reclusione da quattro a sette anni e multa da 927 a 1.500 euro chi si impossessa di cosa mobile altrui introducendosi in un edificio o luogo destinato, anche in parte, a privata dimora o nelle sue pertinenze. La stessa pena si applica a chi strappa la cosa di mano o di dosso, o con destrezza sottrae mezzi di pagamento, documenti, strumenti informatici, telefoni o denaro causando danno patrimoniale di rilevante gravità. Se ricorrono le aggravanti dell'art. 625 o le circostanze dell'art. 61, la pena sale da sei a dieci anni nel primo caso, da cinque a dieci anni nel secondo, con multe aumentate.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
(Furto in abitazione , furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari ).
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.La medesima pena si applica altresì a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità, si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene .
La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 .
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti. (385)
Giurisprudenza sull'Art. 624-bis Codice penale
Articoli richiamati
- Art. 61Circostanze aggravanti comuni
- Art. 98Minore degli anni diciotto
- Art. 625Circostanze aggravanti
- Art. 625-bisCircostanze attenuanti