Art. 640-bis Codice penale – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
In breve
L'art. 640-bis stabilisce che la pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio quando il fatto previsto dall'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Giurisprudenza sull'Art. 640-bis Codice penale
8
2021-07-06
2020-05-20
2017-04-12
2016-11-09
1994-01-26
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