Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 640-bis Codice penale – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Codice penale

In breve

L'art. 640-bis stabilisce che la pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio quando il fatto previsto dall'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 640-bis Codice penale

8

Articoli richiamati

1

Articoli che richiamano questo articolo

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.