Art. 646 Codice penale – Appropriazione indebita
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.(294) 356
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36.
Giurisprudenza sull'Art. 646 Codice penale
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2018-02-21
1982-11-18
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