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Art. 649-bis Codice penale – Casi di procedibilità d'ufficio

Codice penale

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale , diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità ... .

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Giurisprudenza sull'Art. 649-bis Codice penale

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