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Art. 688 Codice penale – Ubriachezza

Codice penale

In breve

Chi viene trovato in stato di manifesta ubriachezza in un luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. Se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale, si applica invece la pena dell'arresto. La pena è aumentata se l'ubriachezza è abituale.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale. 186

La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 688 Codice penale

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