Art. 688 Codice penale – Ubriachezza
In breve
Chi viene trovato in stato di manifesta ubriachezza in un luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. Se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale, si applica invece la pena dell'arresto. La pena è aumentata se l'ubriachezza è abituale.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.
La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale. 186
La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.