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Art. 697 Codice penale – Detenzione abusiva di armi

Codice penale

In breve

L'art. 697 punisce chi detiene armi, caricatori soggetti a denuncia o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità, quando tale denuncia è richiesta: la pena è l'arresto fino a quattro mesi o l'ammenda fino a tremila lire.

È punito inoltre chi, sapendo che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di denunciarlo all'autorità: in questo caso la pena è l'arresto fino a due mesi o l'ammenda fino a cinquecentomila lire. La norma colpisce quindi sia la mancata denuncia della detenzione personale, sia l'omessa segnalazione della presenza di armi o munizioni in un luogo abitato dal soggetto, pur senza che questi ne sia il detentore diretto.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 697 Codice penale

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Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.