Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 703 Codice penale – Accensioni ed esplosioni pericolose

Codice penale

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 703 Codice penale

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.