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Art. 705 Codice penale – Commercio non autorizzato di cose preziose

Codice penale

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni .

Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.

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Giurisprudenza sull'Art. 705 Codice penale

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Articoli richiamati

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