Art. 707 Codice penale – Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
In breve
Questa norma punisce con l'arresto da sei mesi a due anni chi viene trovato in possesso di chiavi alterate o contraffatte, oppure di chiavi genuine o strumenti idonei ad aprire o forzare serrature, senza giustificarne l'attuale destinazione. La sanzione si applica a chi è già stato condannato per delitti commessi a scopo di lucro, per contravvenzioni relative alla prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, oppure a chi sia stato ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta. La condizione determinante è la mancata giustificazione dell'uso attuale degli oggetti rinvenuti.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.