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Art. 708 Codice penale – Possesso ingiustificato di valori

Codice penale

In breve

Questo articolo punisce chi, trovandosi nelle condizioni personali indicate nella norma precedente, viene colto in possesso di denaro, oggetti di valore o altre cose non confacenti al proprio stato, senza riuscire a giustificarne la provenienza. La pena prevista è l'arresto da tre mesi a un anno. La norma si applica solo a chi versa nelle condizioni personali richiamate dall'articolo precedente e presuppone l'impossibilità di spiegare come i beni siano stati ottenuti.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 708 Codice penale

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Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.