Art. 708 Codice penale – Possesso ingiustificato di valori
In breve
Questo articolo punisce chi, trovandosi nelle condizioni personali indicate nella norma precedente, viene colto in possesso di denaro, oggetti di valore o altre cose non confacenti al proprio stato, senza riuscire a giustificarne la provenienza. La pena prevista è l'arresto da tre mesi a un anno. La norma si applica solo a chi versa nelle condizioni personali richiamate dall'articolo precedente e presuppone l'impossibilità di spiegare come i beni siano stati ottenuti.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.