Art. 721 Codice penale – Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco
Agli effetti delle disposizioni precedenti:
sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;
sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.
Giurisprudenza sull'Art. 721 Codice penale
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1968-07-02