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Art. 720 Codice penale – Partecipazione a giuochi d'azzardo

Codice penale

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

La pena è aumentata:

1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

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Giurisprudenza sull'Art. 720 Codice penale

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