Art. 725 Codice penale – Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila .
Giurisprudenza sull'Art. 725 Codice penale
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1971-03-11
1970-11-12
1969-11-27