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Art. 725 Codice penale – Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

Codice penale

Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila .

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Giurisprudenza sull'Art. 725 Codice penale

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