Art. 724 Codice penale – Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti
In breve
Questa norma punisce chi bestemmia pubblicamente, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, con una sanzione amministrativa pecuniaria. La stessa sanzione colpisce chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti. In entrambi i casi la condotta deve avere carattere pubblico per essere punibile.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila . (146) La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.