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Art. 724 Codice penale – Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

Codice penale

In breve

Questa norma punisce chi bestemmia pubblicamente, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, con una sanzione amministrativa pecuniaria. La stessa sanzione colpisce chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti. In entrambi i casi la condotta deve avere carattere pubblico per essere punibile.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila . (146) La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 724 Codice penale

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