Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 733 Codice penale – Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

Codice penale

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 733 Codice penale

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.