Art. 734 Codice penale – Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.
Giurisprudenza sull'Art. 734 Codice penale
4
2016-01-11
1989-12-13
1975-02-20