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Art. 734 Codice penale – Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

Codice penale

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

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Giurisprudenza sull'Art. 734 Codice penale

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